FOTOGRAFIA

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QUALCHE APPUNTO DA RITENERE QUANDO SI SCATTA

DISCAILMER

Le note qui di seguito sono dedicate al dilettante fotografo. Esse vogliono essere di sprono per approfondire autonomamente il delicato argomento giuridico che avvolge il complesso e ultimamente smisurato mondo dell'immagine. Quali accortezze si debbano adoperare nel fare fotografie di luoghi, persone, avvenimenti? Come ottenere il permesso di pubblicare le nostre opere? Come ancora le proprie opere sono tutelate contro l'uso improprio di altre persone? Lungi dal voler essere esaustivo, queste note sono fornite nello stato "as is" (così come sono) e non offro alcuna garanzia di assoluta precisione ne di completezza, lasciando al lettore il compito di documentarsi sulle normative vigenti in materia.

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Classi di fotografia

E' già, le fotografie non sono messe tutte alla stessa stregua. Dal punto di vista giuridico vi sono diversi tipi di fotografia i quali sono tutelati in modo differente. La classificazione si basa essenzialmete sull'impronta del fotografo: a seconda quanto "di suo" vi ha messo l'opera si può distinguere in fotografia artistica, fotografia descrittiva, riproduzione fotografica.
>Fotografie artistiche: sono le fotografie nelle quali è identificabile la "mano" del fotografo. Sono opere nelle quali la caratteristica principale è l'interpretazione dell'autore, la fotografia quindi può anche non rendere riconoscibile il soggetto ripreso, in quanto non è il fulcro del significato. La fotografia è cosiderata a tutti gli effetti un opera d'arte e come tale l'autore (ed eredi) ha l'esclusiva dei diritti morali ed economici dal concepimento sino a 70 anni dopo la sua morte. Per riprodurre l'opera è necessario un consenso scritto e solitamente di un adeguato compenso.
>Fotografie descrittive: sono le fotografie che ritraggono il soggetto in modo descrittivo, cioè il loro principale scopo è quello di "congelare" la situazione innanzi all'obbiettivo. Seppur di ottima fattura, la fotografia descrittiva non può essere assimilata ad un opera d'arte poichè è insufficiente l'espressione e l'interpretazione dell'autore. L'autore (e eredi) della foto godono comunque dei diritti esclusivi di riproduzione e divulgazione nonchè di un adeguato di un compenso per l'utilizzo della foto fino a 20 anni dopo da propria morte. Questi tuttavia possono essere reclamati solo a condizione che la foto sia completa di:
* Nome del fotografo
* Data di produzione della fotografia
* Se il caso, nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata
Senza questi dati, la fotografia non è più coperta di tutela e può essere liberamente riprodotta; attenzione dunque a come si presentano al pubblico le proprie produzioni..
>Riproduzioni fotografiche: sono semplici riproduzioni fedeli di scritti documenti, carte e altro che non godono di diritti e possono essere liberamente riprodotte.

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Diritti di immagine

Il diritto di immagine è una materia piuttosto complicata. Per quanto riguarda l'Italia, vi è il divieto di fotografare luoghi strategicamente miltari come stazioni ferroviarie, edifici pubblici o militari. Sul ritratto di persone c'è invece da fare una premessa.
Con l'introduzione della tutela sulla privacy, l'immagine di una persona è diveuta dato personale, e quindi il fotografo deve essere in grado di poter far valere al soggetto i propri diritti al trattamento dei dati personali. C'è inoltre da aggiungere che nel caso il ritratto metta in evidenza dei dati sensibili, quali ad esempio lo stato di salute, atteggiamenti sessuali, o lo stato sociale, la pubblicazione senza il consenso costituisce reato penale.
La pubblicazione dell’immagine è, in ogni caso, vietata qualora essa possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta. Detto questo, è possibile fotografare una bella ragazza per strada e poi pubblicare la stupenda fotografia nel web, o in un concorso fotografico? La risposta è si, se la ragazza è daccordo. Quando si ritrae una persona è necessario il suo consenso per poterne esporre la foto. Vi sono comunque delle eccezioni: non occorre infatti il consenso del soggetto quando questo è famoso, e quindi ne è giustificata la ripresa, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Quindi se fotografate questa ragazza alla spiaggia, anche se in mezzo ad altri bagnanti, avete necessità del consenso, se la fotografate ad esempio al mercato, nel contesto del mercato, allora potrete evitare di chiederlo. (Se al mercato fate un primo piano della gentile, e del pubblico avvenimento si vede solo lo sfondo sfocato... il consenso va chiesto ugualmente... mi sono spiegato?)
Come chiedere il consenso? Attraverso la Liberatoria. La Liberatoria altro non è che un pezzo di carta in duplice copia (uno per il soggetto, uno per il fotografo) che da a entrambi la garanzia di essere tranquilli per quanto riguarda l'utilizzo e le rivendicazioni. Qui di seguito un esempio di liberatoria cha potrà esere adattato alle vostre esigenze.

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